+39 02 4690303
studio@franceschetti.com
Studio Franceschetti - Milano
  • Home
  • Servizi
  • News
  • Contatti

Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (c.d. Spesometro) – ns rif. 5/2015

20 marzo 2015Studio FranceschettiSenza categoria

La trasmissione dei modelli per le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini iva intercorse nel periodo d’imposta 2014 è fissata per il 10 aprile 2015 per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, e per il 20 aprile 2015 per gli altri soggetti in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione. L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali e’ previsto l’obbligo di emissione della fattura ed e’ assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e’ previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’IVA. L’obbligo di comunicazione riguarda quindi: 1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’e’ obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo; 2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’e’ l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione e’ pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA; In generale, sono soggette alla comunicazione le operazioni: * imponibili * non imponibili costituite da cessioni/prestazioni nei confronti degli esportatori abituali * assimilate alle esportazioni * servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali * esenti * soggette al regime del margine * in reverse charge art. 17 comma 6 * cessioni gratuite di beni * autoconsumo Sono al contrario escluse dall’obbligo di comunicazione, le operazioni effettuate nel corso del 2014 che hanno riguardato: * Importazioni. * Esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72). * Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list * Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria: come ad esempio la fornitura di energia elettrica, telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, ecc. * Operazioni intracomunitarie: in quanto già soggette all’invio dei modelli Intra. * Operazioni effettuate nei confronti di privati: Le operazioni effettuate nei confronti di privati non passivi di Iva, sono escluse dall’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga tramite moneta elettronica, ossia con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta, fatta eccezione di quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale per le quali permane l’obbligo di comunicazione. Mentre per i corrispettivi pagati tramite assegno non trasferibili e bonifico bancario che superano la soglia di 3.600 euro vanno comunicate indipendentemente dal fatto che la vendita sia certificata con fattura, con scontrino o ricevuta. La comunicazione avviene per mezzo del Modello Polivalente 2015, si consiglia pertanto di contattare la Vostra casa software al fine di verificare che il Vostro gestionale sia già predisposto per la formazione del file da renderci per la sua trasmissione ad Agenzia delle Entrate. Tale file deve essere necessariamente in formato “tracciato ministeriale”.

Archivi

  • marzo 2025
  • febbraio 2025
  • gennaio 2025
  • dicembre 2024
  • marzo 2024
  • febbraio 2024
  • gennaio 2024
  • dicembre 2023
  • ottobre 2023
  • aprile 2023
  • marzo 2023
  • febbraio 2023
  • gennaio 2023
  • dicembre 2022
  • novembre 2022
  • aprile 2022
  • febbraio 2022
  • gennaio 2022
  • aprile 2021
  • marzo 2021
  • febbraio 2021
  • gennaio 2021
  • settembre 2020
  • luglio 2020
  • giugno 2020
  • maggio 2020
  • aprile 2020
  • marzo 2020
  • febbraio 2020
  • gennaio 2020
  • dicembre 2019
  • novembre 2019
  • settembre 2019
  • luglio 2019
  • aprile 2019
  • marzo 2019
  • febbraio 2019
  • gennaio 2019
  • novembre 2018
  • ottobre 2018
  • settembre 2018
  • luglio 2018
  • giugno 2018
  • maggio 2018
  • aprile 2018
  • febbraio 2018
  • gennaio 2018
  • dicembre 2017
  • settembre 2017
  • maggio 2017
  • marzo 2017
  • febbraio 2017
  • gennaio 2017
  • dicembre 2016
  • novembre 2016
  • agosto 2016
  • aprile 2016
  • marzo 2016
  • febbraio 2016
  • gennaio 2016
  • maggio 2015
  • marzo 2015
  • febbraio 2015

RSS RSS (Fonte: Fisco Oggi)

HomeServiziNewsContatti
Copyright © 2016 Studio Franceschetti - Immagini e fotografie appartengono ai legittimi proprietari
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok