Vi indichiamo di seguito le principali novità, a partire dal 2016, in materia di IMU e TASI a seguito della Legge di Stabilità 2016, non escludendo ulteriori variazioni prima della scadenza del pagamento alle quali siamo già stati abituati negli anni passati: Abolizione della TASI E’ stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non sarà nemmeno dovuta dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato è prevista una riduzione dell’aliquota Tasi del 25%. IMU abitazioni Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai Comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato. Unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile. Ma i requisiti richiesti sono quasi impossibili, infatti viene stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che: a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato (costo circa € 232); b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). La novità è che non bisogna più dipendere da quanto deliberato dai Comuni, queste disposizioni prevalgono e anche i Comuni ne dovranno tener conto. IMU terreni agricoli E’ confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in Comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l’esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP. Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici E’ prevista la riduzione all’1 per mille dell’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla. Al momento le scadenze per il pagamento risultano le seguenti: . acconto IMU e TASI scad. 16 giugno 2016 . saldo IMU e TASI scad. 16 dicembre 2016.