Come ogni anno i soggetti interessati dovranno provvedere al versamento di quanto indicato in oggetto nei termini e modalità indicate di seguito: SCADENZA: 16 MARZO 2016 SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI: o Sono obbligate le società di capitali quali: § le società per azioni § le società a responsabilità limitata (anche semplificate) § le società in accomandita per azioni § le S.C.R.L. consortili § le società commerciali costituite tra enti pubblici § le società di capitali in liquidazione ordinaria § le società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo onere dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile, con esclusione di quelle fallite o Sono escluse dal pagamento: § le società cooperative e di mutua assicurazione, le quali, di conseguenza, in sede di vidimazione sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura di € 67,00 per ogni 500 pagine o frazione; § i consorzi che non assumono la forma di società consortili (vedere, al riguardo, la risoluzione 10 novembre 1990, n. 411461); § le società di capitali dichiarate fallite, in quanto, secondo l’ordinanza del tribunale di Torino del 19 febbraio 1996, il curatore deve attivare le scritture previste dalla Legge fallimentare, che vengono vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”; § le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro che risultano affiliate a: – una Federazione sportiva nazionale; – una disciplina sportiva associata; – un ente di formazione sportiva; e a condizione che l’inerente atto costitutivo risulti coerente e in conformità alle prescrizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289. Tale esonero si ritiene collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dall’art. 90, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede espressamente che “gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus-organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative” e, quindi, se non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede di vidimazione, non dovrebbero nemmeno essere tenuti ad eseguire il versamento forfetario annuale. LIBRI/REGISTRI SOGGETTI ALLA VIDIMAZIONE INIZIALE: Attualmente, la vidimazione iniziale è prevista solamente per i libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del codice civile, riguardanti specificamente: – il libro soci; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; – il libro delle obbligazioni; – di ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. MODALITA’ DI VERSAMENTO: esclusivamente con il mod. F24 on-line compilando la sezione erario, codice tributo 7085 – anno di riferimento 2016 – il campo rateazione dovrà essere lasciato in bianco. Importo: § 309,87 Euro annuali, se il capitale sociale o il fondo di dotazione sottoscritto alla data del 1° gennaio dell’anno in corso è inferiore a 516.456,90 Euro § 516,46 Euro annuali, se il capitale sociale o il fondo di dotazione sottoscritto alla data del 1° gennaio dell’anno in corso è superiore a 516.456,90 Euro. SANZIONI IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO: l’omesso versamento della tassa annuale in argomento “è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima”.