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Definizione agevolata art. 6 D.L. n. 193/2016 inerente alla rottamazione cartelle esattoriali – ns rif. 11/2016

11 novembre 2016Studio FranceschettiSenza categoria

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge citato in oggetto i contribuenti che hanno carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a. delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b. di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Il contribuente che decide di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, dovrà inviare entro il 23 gennaio 2017 (cadendo il 21 di sabato), apposita istanza. Soggetti beneficiari · debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015 · debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 · debitori decaduti dalla rateazione prima del 01 ottobre 2016 sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento del propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4 (in tal caso saranno dovuti gli interessi di Legge pari al 4,5% annuo), nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi (eventuali contenziosi tributari). Se anche una sola delle rate non verrà pagata o verrà pagata in ritardo, si decadrà dalla procedura agevolata. Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano, tra l’altro, anche i tributi comunali e regionali. Sono espressamente esclusi: · le risorse comunitarie, come i dazi e le accise; · l’Iva all’importazione; · le somme recuperate per aiuti di Stato; · i crediti da condanna della Corte dei conti; · le sanzioni pecuniarie di natura penale; · le sanzioni per violazioni al Codice della strada (la cui definizione è ammessa unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione). Come e quando pagare Entro il 24 aprile 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione; b. mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento tramite domiciliazione sul c/c; c. presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Come presentare la domanda La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dovrà essere presentata direttamente dal contribuente nei seguenti modi: * presentazione diretta presso gli sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1 che troverete in allegato, debitamente compilato allegando la copia di un documento di riconoscimento * invio via e-mail/PEC del modello DA1 debitamente compilato, allegando la copia di un documento di riconoscimento agli indirizzi che troverete a pagina 4 del modello A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche si già avviate. Ricordiamo che un estratto completo al fine di poter verificare gli importi iscritti a ruolo è reperibile presso gli sportelli o seguendo le disposizioni riportate sul sito di Equitalia.

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